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CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

Il contratto a chiamata viene stipulato quando il datore di lavoro non può determinare la frequenza con cui si avvarrà della prestazione del lavoratore, e se ne avvarrà solo all’occorrenza, in caso di necessità.

Il lavoratore offrirà quindi prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

 Anche questo contratto può essere a empo determinato o indeterminato, ma il lavoratore non può lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Superato il limite di queste 400 giornate, il contratto deve trasformarsi in un rapporto a tempo pieno o a tempo indeterminato.

 

Sono previste due forme di contratto a chiamata:

  • con obbligo di risposta, in cui il lavoratore è vincolato alla chiamata dell’impresa ed è obbligato ad accettare il lavoro. L’azienda deve in questo caso corrispondere una indennità di disponibilità.
  • senza obbligo di risposta, in cui il lavoratore non ha alcun vincolo. Se chiamato, ha quindi la facoltà di rifiutare il lavoro; il datore di lavoro non ha pertanto l’obbligo di corrispondergli una indennità di disponibilità.

Il contratto a chiamata può essere stipulato solo con soggetti di età inferiore ai 25 anni oppure superiore ai 45, anche in pensione.